Già dai primi di gennaio la Cassazione ( Cass.civ. n. 243 del 10.01 2017) torna ad esprimersi in tema di responsabilità medica. Invero qualora risulti che un ginecologo, al quale una gestante si sia rivolta per accertamenti sull’andamento della gravidanza e sulle condizioni del feto, abbia omesso di prescrivere l’amniocentesi, esame che avrebbe evidenziato la peculiare condizione dello stesso (“sindrome di down”), costituisce un inadempimento anche in termini di perdita di chance.
Difatti il danno della gestante si concretizza per la perdita di chance di non avere potuto conoscere lo stato del feto per tempo, ma di averlo potuto scoprire solo al termine della gravidanza.