Il Tribunale di Reggio Emilia con una decisione del 5 luglio 2016 si pronuncia sulla corretta interpretazione del contenuto della legge n. 3 del 2012 in materia di ristrutturazione del debito.
Più in particolare occorre, nel valutare i criteri e presupposti per il piano di ristrutturazione del debito, tenere a mente l’art. 12 delle preleggi. Ciò consentirebbe al Tribunale anzi determinerebbe un obbligo per questo ultimo di revocare il decreto e rigettare la domanda di omologazione dell’accordo una volta che abbia ravvisato il compimento di atti in frode ai creditori o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso.