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Tabella orientativa in mancanza di tariffario. Tribunale di Varese – Decreto 3 febbraio 2012 n. 140

Con l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’articolo 9 del Dl 1/2012, il giudice per la liquidazione del compenso all’avvocato, in attesa di nuove disposizioni, si dovrà attenere all’art. 2225 del codice civile. In virtù di tale disposto normativo, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati, anche con riferimento alla somma richiesta dal difensore con la propria nota spese. A ben vedere nel caso dei decreti ingiuntivi è ammissibile anche l’applicazione delle tabelle orientative adottate in modo condiviso. Infatti le tabelle orientative, oramai diffuse in tutti gli uffici giudiziari, costituiscono una consolidata prassi liquidatoria che rientra a pieno nei presupposti di cui all’art. 2225 del codice civile.