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Mercato interno. Pubblicata in GUUE la nuova direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Pubblicata in GUUE la nuova direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Da adesso in poi si cambia regime per le imprese europee: i ritardi nei pagamenti non riceveranno più sconti: allo scattare del termine di scadenza previsto per il pagamento, il debitore sarà presto tenuto a pagare, ipso iure, gli interessi legali e quaranta euro come risarcimento del ritardo.
Questo è quanto prevede la nuova direttiva sui ritardi nei pagamenti, emanata da una proposta della Commissione Europea, intenta a migliorare e, dunque, abrogare la direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Entro il 16 marzo 2013, tutti gli Stati membri dovranno garantire il rispetto della nuova tutela del creditore nelle transazioni commerciali.
Con l’intento di facilitare il corretto funzionamento del mercato interno e garantire l’equilibrio delle transazioni commerciali, sopratutto delle PMI, l’art. 3 della nuova direttiva prevede che nei rapporti tra imprese, il creditore che abbia adempiuto alle proprie obbligazioni e che non abbia ricevuto nei termini gli importi dovuti, nei casi in cui il ritardo sia imputabile al debitore, avrà diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario alcun sollecito.
Gli interessi scatteranno a partire dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nel contratto, ovvero, nelle ipotesi in cui le parti non abbiano previsto alcuna scadenza, gli interessi scatteranno decorsi trenta giorni dalla data in cui il debitore abbia ricevuto la fattura, ovvero, in mancanza, dalla data in cui la merce è stata ricevuta, o il servizio è stato prestato.
Più in particolare, in tutti quei casi in cui la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica della conformità della merce, gli interessi scattano decorsi trenta giorni, dalla data in cui si è espletata la procedura di verifica, la quale, in ogni caso, non può durare più di trenta giorni.
Punto fermo per gli Stati membri è che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non debba superare i sessanta giorni, a meno che non sia espressamente stabilito un termine diverso e purchè tale termine non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Inoltre, il tasso di interesse applicabile sarà per il primo semestre dell’anno in questione, quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno, mentre per il secondo semestre, quello in vigore il 1° luglio.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i termini, contrattualmente o legalmente previsti (e comunque mai superiore ai sessanta giorni), il creditore ha diritto, oltre agli interessi, anche ad un rimborso forfettario di 40 euro per le spese di recupero.
L’intento del legislatore è, infatti, quello di passare ad una cultura dei pagamenti rapidi, ove il creditore abbia a disposizione strumenti idonei a tutelarsi di fronte ai ritardi e, al contempo, il debitore sia disincentivato dal pagare in ritardo.
Le nuove norme entrano in vigore il 15 marzo 2011, ma gli Stati membri hanno il dovere di provvedere al recepimento entro il 16 marzo 2013.