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Struttura sanitaria ed efficienza, quando scatta l’obbligo di informazione in favore del paziente.

Di qualche giorno addietro, è, la sentenza della Cassazione civile sez. III, n. 4540 dell’8 marzo 2016, con cui si sottolinea l’obbligo a carico della struttura sanitaria, in base al contratto di spedialità, di mettere a disposizione il personale sanitario e le necessarie attrezzature idonee ed efficienti.
In caso di inadeguatezza degli stessi, la struttura è l’unico soggetto giuridico chiamato a rispondere. Solamente nel caso in cui la struttura si dovesse rivelare inadempiente e dunque inadeguata, che scatta l’obbligo, sia da parte della struttura sanitaria che del medico, di informare il paziente della possibilità di ricorrere a centri di più elevata specializzazione.